Dichiarazione universale dei diritti umani
Preambolo
Considerando che il riconoscimento della dignità intrinseca e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo
della giustizia e della pace nel mondo,
Considerando che l’inosservanza e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che hanno oltraggiato la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dalla paura e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione della gente comune,
Considerando che è essenziale che i diritti umani siano protetti dallo Stato di diritto se non si vuole che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima risorsa, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione,
Considerando che è essenziale incoraggiare lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni,
considerando che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana e nell’uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e hanno deciso di promuovere il progresso sociale e migliori standard di vita in una più ampia libertà,
Considerando che gli Stati membri si sono impegnati a realizzare, in cooperazione con le Nazioni Unite, la promozione del rispetto e dell’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
considerando che una comprensione comune di questi diritti e libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questo impegno,
l’Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo come standard comune di realizzazione per tutti i popoli e tutte le nazioni, affinché ogni individuo e ogni organo della società, tenendo costantemente presente la presente Dichiarazione, si sforzi con l’insegnamento e l’educazione di promuovere il rispetto di questi diritti e libertà e con misure progressive, nazionali e internazionali, di assicurarne il riconoscimento e l’osservanza universali ed effettivi, sia tra i popoli degli stessi Stati membri sia tra i popoli dei territori sotto la loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Sono dotati di ragione e coscienza e dovrebbero agire gli uni verso gli altri in uno spirito di fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzioni di sorta, quali la razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, la proprietà, la nascita o altra condizione.
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per esempio di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altra condizione. Inoltre, nessuna distinzione sarà fatta sulla base dello status politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio di cui una persona è cittadina, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, fiduciario, non autonomo o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni persona ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessuno può essere tenuto in schiavitù o in servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite in tutte le loro forme.
Articolo 5
Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha il diritto di essere riconosciuto ovunque come persona davanti alla legge.
Articolo 7
Tutti sono uguali davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a un’uguale protezione della legge. Tutti hanno diritto a un’uguale protezione contro qualsiasi discriminazione in violazione della presente Dichiarazione e contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione..
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto a un ricorso effettivo da parte dei tribunali nazionali competenti contro gli atti che violano i diritti fondamentali che gli sono riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessuno può essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in piena uguaglianza, a un’equa e pubblica udienza da parte di un tribunale indipendente e imparziale, per la determinazione dei suoi diritti e doveri e di qualsiasi accusa penale a suo carico.
Articolo 11
- Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata provata secondo la legge, in un processo pubblico nel quale abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
- Nessuno può essere ritenuto colpevole di un reato a causa di un atto o di un’omissione che non costituiva reato, secondo il diritto nazionale o internazionale, al momento in cui è stato commesso. Né potrà essere inflitta una pena più severa di quella applicabile al momento in cui l’atto criminale è stato commesso.
Articolo 12
Nessuno può essere sottoposto a interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, né ad attacchi al suo onore e alla sua reputazione. Ogni individuo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o attacchi.
Articolo 13
- Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
- Ogni individuo ha il diritto di lasciare qualsiasi Paese, compreso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
Articolo 14
- Di fronte alle persecuzioni, ogni persona ha il diritto di cercare e godere di asilo in altri Paesi.
- Questo diritto non può essere invocato nel caso di procedimenti giudiziari realmente basati su un crimine ordinario o su atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
- Ogni individuo ha diritto a una nazionalità.
- Nessuno può essere arbitrariamente privato della propria nazionalità, né del diritto di cambiarla.
Articolo 16
- Fin dall’età della pubertà, uomini e donne, senza alcuna restrizione di razza, nazionalità o religione, hanno il diritto di sposarsi e fondare una famiglia. Hanno pari diritti in relazione al matrimonio, durante il matrimonio e al suo scioglimento.
- Il matrimonio può essere contratto solo con il libero e pieno consenso degli sposi.
- La famiglia è l’unità naturale e fondamentale della società e ha diritto a essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
- Ogni individuo, da solo o in comunità con altri, ha il diritto di possedere beni.
- Nessuno può essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto include la libertà di cambiare la propria religione o il proprio credo e la libertà, da solo o in comunità con altri e in pubblico o in privato, di manifestare la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nella pratica, nel culto e nell’osservanza.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione; questo diritto include la libertà di avere opinioni senza interferenze e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione e indipendentemente dalle frontiere.
Articolo 20
- Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e associazione pacifica.
- Nessuno può essere obbligato a far parte di un’associazione.
Articolo 21
- Ogni individuo ha il diritto di partecipare al governo del proprio Paese, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti.
- Ogni individuo ha il diritto di accedere in condizioni di uguaglianza al servizio pubblico del proprio Paese.
- La volontà del popolo è il fondamento dell’autorità di governo; tale volontà si esprime in elezioni periodiche e genuine, a suffragio universale ed eguale, che si svolgono a voto segreto o con procedure di voto libere equivalenti.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale e alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale e in conformità all’organizzazione e alle risorse di ciascuno Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
- Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a condizioni di lavoro giuste e favorevoli e alla protezione contro la disoccupazione.
- Ogni individuo, senza alcuna discriminazione, ha diritto a una retribuzione uguale per un lavoro uguale.
- Ogni individuo che lavora ha diritto a una retribuzione equa e favorevole che assicuri a se stesso e alla sua famiglia un’esistenza degna della dignità umana, integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
- Ogni individuo ha il diritto di formare e aderire a sindacati per la tutela dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago, compresa una ragionevole limitazione dell’orario di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
- Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita adeguato alla salute e al benessere proprio e della sua famiglia, che comprenda alimentazione, vestiario, alloggio, cure mediche e servizi sociali necessari, e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o altra mancanza di mezzi di sostentamento in circostanze indipendenti dalla sua volontà.
- La maternità e l’infanzia hanno diritto a un aiuto e a un’assistenza speciali. Tutti i bambini, nati nel o fuori dal matrimonio, godono della stessa protezione sociale.
Articolo 26
- Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita, almeno nelle fasi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare è obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere resa generalmente disponibile; l’istruzione superiore deve essere ugualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
- L’istruzione è finalizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia tra tutte le nazioni, i gruppi razziali o religiosi e deve favorire le attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
- I genitori hanno, in via prioritaria, il diritto di scegliere il tipo di educazione da impartire ai propri figli.
Articolo 27
- Ogni individuo ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di condividere il progresso scientifico e i suoi benefici.
- Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da qualsiasi produzione scientifica, letteraria o artistica di cui sia autore.
Articolo 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Articolo 29
- L’individuo ha dei doveri nei confronti della comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
- Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere soggetto soltanto alle limitazioni stabilite dalla legge al solo scopo di assicurare il dovuto riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà altrui e di soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
- In nessun caso tali diritti e libertà possono essere esercitati in contrasto con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla di quanto contenuto nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare per qualsiasi Stato, gruppo o persona il diritto di intraprendere qualsiasi attività o compiere qualsiasi atto volto alla distruzione di uno qualsiasi dei diritti e delle libertà qui enunciati.